LEGGE REGIONALE N
TITOLO III

IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE








Capo I

INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT ASSUNTE DALLA
REGIONE

ARTICOLO 30

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 20-06-2002
REGIONE LAZIO

Testo unico in materia di sport

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 19
del 10 luglio 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE


Promulga



La seguente legge:

Capo III


PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 7

 

(Piano settoriale regionale)
1. La Regione indica le linee generali della programmazione 
nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un 
piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare 
sull’intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche 
in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla 
legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.
2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base 
delle proposte formulate dall’agenzia regionale per lo sport di 
cui all’articolo 11 e tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni 
fornite dalla Conferenza Regioni-autonomie locali di cui 
all’articolo 20 della l.r. 14/1999 determina:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi 
relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per 
queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:
1) l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni 
normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento 
delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto 
dell’ambiente naturale;
2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli 
impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità 
di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo 
tecnico-funzionale ed economico;
3) la ristrutturazione, l’ampliamento ed il potenziamento di 
impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto 
nelle aree della Regione che ne manifestano maggiore 
carenza;
4) la ristrutturazione, l’ampliamento, il potenziamento e la 
realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e 
grado anche mediante intese con la sovrintendenza scolastica 
regionale;
c) gli interventi la cui realizzazione è riservata 
all’amministrazione regionale; 
d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l’adozione dei 
piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei 
programmi d’intervento comunali e per la redazione dei 
progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità 
ed efficacia;
e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della 
iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la 
ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di 
intervento;
f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei 
contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico 
di cui alla presente legge.
3. Per la predisposizione e l’aggiornamento del piano settoriale 
regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale organizza una 
fase di consultazione nell’ambito di una conferenza 
programmatica, convocata dall’assessore regionale 
competente in materia di sport in modo da favorire, anche 
attraverso incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali, 
delle università, dei dirigenti degli uffici scolastici, del CONI, 
delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI. 
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, 
adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), costituisce direttiva per 
le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla 
realizzazione degli interventi.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 17 del 1986

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 14 del 1999 Articolo 20

 

 

(Iniziative per il credito sportivo)
1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli 
impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la 
Regione facilita l’accesso al credito sportivo da parte dei 
soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con 
l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a 
condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui 
agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di 
ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto 
interessi fino all’ottanta per cento del relativo tasso d’interesse.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:
a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa 
in materia di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche;
b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli 
impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne 
la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
c) l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la 
realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della 
regione nelle quali si rileva maggiore carenza.
3. Alle agevolazioni possono accedere:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le federazioni sportive;
c) gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
d) le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, 
aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI o affiliate ad 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della 
documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle 
convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale 
previsto all’articolo 7, del parere del comune territorialmente 
competente riguardo l’utilità dell’intervento e della certificazione 
della conformità dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici 
vigenti.
5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire 
l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il 
mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno 
per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.
6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con 
atto pubblico.

  
  

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