LEGGE REGIONALE N. 15 DEL
20-06-2002
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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Capo III
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(Piano settoriale regionale)
1. La Regione indica le linee generali della programmazione
nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un
piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare
sull’intero territorio regionale articolato in piani annuali, anche
in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla
legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.
2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, sulla base
delle proposte formulate dall’agenzia regionale per lo sport di
cui all’articolo 11 e tenendo conto, tra l’altro, delle indicazioni
fornite dalla Conferenza Regioni-autonomie locali di cui
all’articolo 20 della l.r. 14/1999 determina:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi
relativi alle attività e alle strutture sportive con riferimento, per
queste ultime, agli interventi che riguardano, in particolare:
1) l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni
normative previste in materia di sicurezza e di abbattimento
delle barriere architettoniche, nel rispetto soprattutto
dell’ambiente naturale;
2) il recupero funzionale e la manutenzione straordinaria degli
impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la loro possibilità
di utilizzazione e di favorire la loro gestione sotto il profilo
tecnico-funzionale ed economico;
3) la ristrutturazione, l’ampliamento ed il potenziamento di
impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto
nelle aree della Regione che ne manifestano maggiore
carenza;
4) la ristrutturazione, l’ampliamento, il potenziamento e la
realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e
grado anche mediante intese con la sovrintendenza scolastica
regionale;
c) gli interventi la cui realizzazione è riservata
all’amministrazione regionale;
d) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l’adozione dei
piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei
programmi d’intervento comunali e per la redazione dei
progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità
ed efficacia;
e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della
iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la
ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di
intervento;
f) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei
contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico
di cui alla presente legge.
3. Per la predisposizione e l’aggiornamento del piano settoriale
regionale di cui al comma 1, la Giunta regionale organizza una
fase di consultazione nell’ambito di una conferenza
programmatica, convocata dall’assessore regionale
competente in materia di sport in modo da favorire, anche
attraverso incontri preparatori, la partecipazione degli enti locali,
delle università, dei dirigenti degli uffici scolastici, del CONI,
delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), costituisce direttiva per
le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla
realizzazione degli interventi.
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ARTICOLO 30
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(Iniziative per il credito sportivo)
1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli
impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la
Regione facilita l’accesso al credito sportivo da parte dei
soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con
l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, a
condizioni non meno favorevoli, per la concessione di mutui
agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di
ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto
interessi fino all’ottanta per cento del relativo tasso d’interesse.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:
a) l’adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa
in materia di sicurezza e di superamento delle barriere
architettoniche;
b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli
impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne
la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
c) l’ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la
realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della
regione nelle quali si rileva maggiore carenza.
3. Alle agevolazioni possono accedere:
a) gli enti locali, singoli o associati;
b) le federazioni sportive;
c) gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica;
d) le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico,
aventi personalità giuridica, riconosciute dal CONI o affiliate ad
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della
documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle
convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale
previsto all’articolo 7, del parere del comune territorialmente
competente riguardo l’utilità dell’intervento e della certificazione
della conformità dell’intervento stesso agli strumenti urbanistici
vigenti.
5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire
l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il
mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno
per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.
6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con
atto pubblico.
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